Quando il Garante riceve una richiesta di intervento da parte del minore o da altra persona interessata, compilata in ogni sua parte, comunica al richiedente il numero di protocollo della sua richiesta.
Il Garante esamina la richiesta con le seguenti modalità.
Verifica la propria competenza in materia:
- se non è competente:
- fornisce tempestivamente al richiedente le indicazioni sull’organismo pubblico al quale rivolgersi;
- se la richiesta è di competenza di un’altra autorità di garanzia il Garante la trasmette d’ufficio, informando il richiedente.
- se è competente avvia l'istruttoria:
- se la richiesta non è fondata comunica al richiedente i motivi dell’infondatezza e chiude la pratica;
- se la questione è fondata, se necessario, chiede ulteriore documentazione o fornisce al richiedente indicazioni circa le eventuali azioni da intraprendere;
- approfondisce la questione nel merito e scrive agli interlocutori interessati, istituzionali e non, invitandoli a fornire le informazioni e i chiarimenti necessari, illustrando il problema, formulando rilievi ed eventualmente suggerendo le modalità di soluzione condivisa.
All'esito dell'attività istruttoria, il Garante svolge le proprie valutazioni conseguenti e formula pareri, inviti, raccomandazioni, richieste o, ricorrendone i presupposti, archiviando il fascicolo.