Chi sono i Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia?
Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 legge n. 47 del 2017).
Chi è il tutore volontario?
Il tutore volontario è la persona che, a titolo gratuito e volontario, è in grado sia di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, sia di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e necessità.
Come si diventa tutore volontario?
Puoi dichiarare la tua disponibilità ad essere selezionato/a come tutore volontario/a, partecipando al bando indetto dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lombardia, con le modalità e la modulistica predisposte nel bando.
È richiesta una particolare esperienza formativa, personale o professionale per candidarsi come tutore volontario?
No, non è richiesta una particolare esperienza di studi o formativa nel settore.
Chi nomina i tutori volontari?
I tutori volontari MSNA sono nominati dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente.
Per la Regione Lombardia:
- il TM di Milano è competente per le seguenti province: MI – CO – LC –LO – MB – PV – SO – VA;
- il TM di Brescia per le seguenti province: BS – BG – CR – MN.
Qualora venissi nominato, sarai convocato in Tribunale e sarai chiamato a giurare di esercitare tale compito con fedeltà e diligenza.
Di quanti minori stranieri non accompagnati si può essere tutore volontario?
L’articolo 11 della legge 47/2017 (modificato dal decreto legislativo 220/2017) prevede che il singolo tutore possa assumere “la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”.
Sono previste forme di rimborso o retribuzione per l’attività di tutore?
No, l’attività ha carattere gratuito. Non è attualmente riconosciuto il diritto a permessi di lavoro.
Se divento tutore volontario, sarò anche affidatario del minore?
Non necessariamente. I minori non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze. Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune.
Quando cessa la tutela volontaria?
La tutela volontaria può cessare quando:
- Il minore dovesse rendersi irreperibile;
- il minore viene rimpatriato/ricollocato/ricongiunto;
- il minore diventa maggiorenne salvo non sia disposto il cd. Prosieguo amministrativo (fino ai 21 anni).
Il Tribunale può comunque rimuoverti dall’incarico di tutore qualora si accorga che non stai svolgendo adeguatamente i compiti che ti sono stati assegnati.
Quali sono le responsabilità penali e civili del tutore volontario per i danni commessi dal MSNA?
Non sussiste alcuna responsabilità penale per gli atti compiuti dal ragazzo di cui sei tutore in quanto la responsabilità penale è personale.
Il Codice Civile stabilisce che il tutore è responsabile civilmente, ossia risponde dell’eventuale risarcimento per i danni provocati dal minore straniero, solo qualora i due convivano e salvo che non sia riuscito a dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per evitarlo.
Quali sono le attività più importanti che un tutore volontario può essere chiamato a svolgere?
Le attività sono molteplici. Le più importanti sono:
- Presentazione della richiesta di soggiorno per minore età;
- Presentazione della eventuale richiesta di asilo politico, o protezione sussidiaria e umanitaria anche ai sensi dell’art. 18 ter del T.U. immigrazione per i minori vittime di tratta;
- Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio;
- Partecipazione alla fase di identificazione del minore ai sensi dell’art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n. 47 del 2017;
- Deve essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
- Richiesta applicazione del Regolamento UE Dublino III, sussistendone i presupposti;
- Richiesta all’EASO per inserimento nell’elenco del minore (se appartenente alle nazionalità previste) al fine del ricollocamento negli Stati membri dell’UE;
- Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie;
- Attività di contatto e di rappresentanza legale nell’ambito delle procedure scolastico/formative;
- Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017;
- Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari;
- Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell’art. 12 della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico ai sensi dell’art. 17 della legge n. 47 del 2017.
Posso rinunciare alla nomina di tutore volontario?
Puoi rinunciare all’incarico che ti è stato assegnato perché è diventato troppo impegnativo o difficoltoso, in questi casi dovrai presentare istanza di dispensa dall’incarico al tribunale per i minorenni. Ricorda che fino alla nomina del nuovo tutore potrai essere chiamato a continuare a svolgere il tuo compito per non lasciare da solo il minore che ti era stato affidato.